StatutoCapo V

Art. 25

In vigore dal 27 lug 1902
L'insegnante o gl'insegnanti debbono essere muniti delle patenti d'idoneità e del certificato di moralità e di sana e robusta costituzione fisica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-25

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