StatutoCapo IV

Art. 23

In vigore dal 27 lug 1902
Il tesoriere: a) esige ogni somma dovuta alla scuola e paga i mandati regolarmente rilasciati; b) mantiene sempre in evidenza la propria contabilità mediante appositi registri; c) deve presentare al presidente il suo conto dell'anno precedente entro il mese di luglio d'ogni anno; d) deve prestare cauzione nei limiti e come verrà prescritto dall'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo