Statuto›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 27 lug 1902
Il tesoriere:
a) esige ogni somma dovuta alla scuola e paga i mandati regolarmente rilasciati;
b) mantiene sempre in evidenza la propria contabilità mediante appositi registri;
c) deve presentare al presidente il suo conto dell'anno precedente entro il mese di luglio d'ogni anno;
d) deve prestare cauzione nei limiti e come verrà prescritto dall'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-23