Statuto›Capo III
Art. 21
In vigore dal 27 lug 1902
Nel caso d'assenza o d'impedimento è supplito dal vicepresidente e, nel caso d'assenza o d'impedimento anche di questo, dal membro anziano dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-21