StatutoCapo II

Art. 16

In vigore dal 27 lug 1902
È vietato agli amministratori di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile incluso. Non possono neppure prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, esazione od affitto riflettente l'ente, se non vi sieno prima autorizzati. In questo caso non prenderanno parte alle deliberazioni relative all'oggetto, in cui saranno interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-16

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