StatutoCapo II

Art. 12

In vigore dal 27 lug 1902
Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata e seduta. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo