Statuto›Capo II
Art. 7
In vigore dal 27 lug 1902
Gli ascendenti e discendenti, il suocero ed il genero, non potranno contemporaneamente far parte dell'amministrazione.
Avverandosi questa incompatibilità la nomina sarà nulla e dovrà rinnovarsi con nuova votazione. Nel caso di elezione contemporanea chi otterrà maggiori voti o riuscirà eletto nel primo scrutinio escluderà il suo concorrente, a parità di voti rimarrà eletto il maggiore di età.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-7