StatutoCapo I

Art. 2

In vigore dal 27 lug 1902
La scuola potrà, quando i mezzi aumentassero essere, sdoppiata e divisa in maschile e femminile. Per ora vi sono provvisoriamente ammessi, i fanciulli dai sei ai nove anni e le fanciulle dai sei ai dieci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-2

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