StatutoCapo II

Art. 6

In vigore dal 27 lug 1902
Non potranno assumere l'ufficio, nè rimanervi coloro i quali abbiano liti vertenti coll'istituzione o abbiano perduta la qualità di elettori amministrativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-6

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