Statuto›Capo II
Art. 6
In vigore dal 27 lug 1902
Non potranno assumere l'ufficio, nè rimanervi coloro i quali abbiano liti vertenti coll'istituzione o abbiano perduta la qualità di elettori amministrativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-6