Statuto›Capo II
Art. 5
In vigore dal 27 lug 1902
Le elezioni saranno indette nel mese di agosto dal presidente con manifesti da affiggersi in ogni frazione e saranno fatte nel locale della scuola. A tal fine l'amministrazione stessa compilerà l'elenco degli oblatori i quali hanno diritto ad essere elettori.
I comuni cointeressati parteciperanno alle elezioni per mezzo del sindaco o di un delegato del consiglio o della giunta municipale, il quale però dovrà essere uno degli oblatori di somme superiori alle lire 5.
Gli eletti assumeranno subito l'ufficio, e dovranno essere rinnovati a metà ogni tre anni, perciò dopo il primo triennio due di essi scelti a sorte dovranno abbandonare l'ufficio; in seguito la scadenza sarà determinata dall'anzianità.
Alla surrogazione straordinaria sarà provveduto soltanto quando l'amministrazione venga ad essere ridotta a meno di tre membri; il surrogante rimarrà in carica solo pel tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi il surrogato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-5