Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 27 lug 1902
Gli avvisi di convocazione saranno fatti per iscritto e recapitati al domicilio degli amministratori almeno 24 ore prima dell'adunanza e conterranno l'indicazione degli oggetti da trattarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-10