Statuto›Capo II
Art. 15
In vigore dal 27 lug 1902
I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente, dal membro anziano e dal segretario.
Ciascun membro può farvi inscrivere il suo voto brevemente ragionato.
Non si potrà rilasciare copia delle deliberazioni a chicchessiasi senza il permesso dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-15