StatutoCapo II

Art. 15

In vigore dal 27 lug 1902
I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente, dal membro anziano e dal segretario. Ciascun membro può farvi inscrivere il suo voto brevemente ragionato. Non si potrà rilasciare copia delle deliberazioni a chicchessiasi senza il permesso dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-15

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