Statuto›Capo II
Art. 18
In vigore dal 27 lug 1902
L'amministrazione deve osservare scrupolosamente le leggi in vigore.
Sono quindi suoi obblighi principali:
a) formare ogni anno i bilanci preventivi e rendere i conti consuntivi;
b) tenere in continua evidenza le attività e passività dell'ente;
c) rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie che potessero esistere;
d) sottoporre alle competenti autorità gli atti, regolamenti, contratti e deliberazioni soggetti alla di lei approvazione;
e) pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione ed i conti consuntivi, informandone i cittadini con apposito avviso affisso alla porta esterna della sede della scuola e ponendo a loro disposizione per la opportuna visione tutti gli allegati e schiarimenti, che possono interessare chiunque voglia esaminarli;
f) provvedere insomma a tutto ciò che sarà necessario per la conservazione e per l'aumento del patrimonio dell'ente non che per il buon andamento e funzionamento della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-18