StatutoCapo II

Art. 18

In vigore dal 27 lug 1902
L'amministrazione deve osservare scrupolosamente le leggi in vigore. Sono quindi suoi obblighi principali: a) formare ogni anno i bilanci preventivi e rendere i conti consuntivi; b) tenere in continua evidenza le attività e passività dell'ente; c) rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie che potessero esistere; d) sottoporre alle competenti autorità gli atti, regolamenti, contratti e deliberazioni soggetti alla di lei approvazione; e) pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione ed i conti consuntivi, informandone i cittadini con apposito avviso affisso alla porta esterna della sede della scuola e ponendo a loro disposizione per la opportuna visione tutti gli allegati e schiarimenti, che possono interessare chiunque voglia esaminarli; f) provvedere insomma a tutto ciò che sarà necessario per la conservazione e per l'aumento del patrimonio dell'ente non che per il buon andamento e funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-18

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