Statuto›Capo III
Art. 20
In vigore dal 27 lug 1902
Il presidente:
a) convoca e presiede l'amministrazione e le elezioni dei suoi membri;
b) fa eseguire le sue deliberazioni, quando non ne sia affidato l'incarico ad altro membro.
c) stipula e firma i contratti deliberati dall'amministrazione;
d) verifica la cassa del tesoriere coll'assistenza del segretario;
e) rilascia secondo il bilancio e le deliberazioni i mandati di pagamento, che saranno firmati da lui stesso, dal membro anziano e dal segretario;
f) sopraintende e provvede in modo speciale a tutti i rami dell'amministrazione;
g) prende in caso d'urgenza i provvedimenti necessari pel bene dell'ente e della scuola, riferendone tosto all'amministrazione;
h) è il legittimo rappresentante dell'ente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-20