Statuto›Capo IV
Art. 24
In vigore dal 27 lug 1902
L'ufficio di segretario può essere disimpegnato da uno dei membri dell'amministrazione; quello di tesoriere sarà affidato fuori di questa, a persona di fiducia del presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-24