StatutoCapo VI

Art. 29

In vigore dal 27 lug 1902
Avvenendo che per deficienza di mezzi l'insegnamento dovesse essere sospeso; le rendite ed ogni entrata prelevate le spese dovranno capitalizzarsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo