Statuto›Capo VI
Art. 29
In vigore dal 27 lug 1902
Avvenendo che per deficienza di mezzi l'insegnamento dovesse essere sospeso; le rendite ed ogni entrata prelevate le spese dovranno capitalizzarsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-29