Statuto›Capo VI
Art. 28
In vigore dal 27 lug 1902
Si osserveranno le leggi ed i regolamenti sull'istruzione pubblica, non che tutte le altre disposizioni alle quali sarà la scuola soggetta in tutto ciò che non sia col presente statuto provvisto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-28