Statuto›Capo VI
Art. 30
In vigore dal 27 lug 1902
Qualora invece l'ente venisse a possedere mezzi sufficienti per provvedere a tutti i suoi fini senza bisogno delle oblazioni private e del concorso dei comuni, e quando si volesse elevare il grado dell'istruzione impartita colle istituzioni di classi superiori, o si volesse procedere alla separazione della scuola maschile dalla femminile il presente statuto potrà essere completato o modificato in tutte quelle parti che riflettono l'elezione degli amministratori e l'ordinamento della scuola.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
NASI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-30