StatutoCapo VI

Art. 30

In vigore dal 27 lug 1902
Qualora invece l'ente venisse a possedere mezzi sufficienti per provvedere a tutti i suoi fini senza bisogno delle oblazioni private e del concorso dei comuni, e quando si volesse elevare il grado dell'istruzione impartita colle istituzioni di classi superiori, o si volesse procedere alla separazione della scuola maschile dalla femminile il presente statuto potrà essere completato o modificato in tutte quelle parti che riflettono l'elezione degli amministratori e l'ordinamento della scuola. Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro della pubblica istruzione NASI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-30

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