Statuto›Capo V
Art. 27
In vigore dal 27 lug 1902
Il presidente o un membro delegato dell'amministrazione può sempre visitare la scuola, e quando riconoscesse opportuno un qualche provvedimento, deve convocare e riferirne all'amministrazione la quale delibererà in forma delle vigenti leggi scolastiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-27