Statuto›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 27 lug 1902
Il segretario:
a) forma l'inventario dei beni componenti il patrimonio dell'ente e lo presenta all'amministrazione per la sua verifica ed approvazione;
b) conserva tutte le carte;
c) assiste alle adunanze dell'amministrazione nelle quali ha voto consultivo e ne redige i verbali, bilanci, conti, ecc.;
d) eseguisce ogni altro lavoro occorrente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-22