Statuto›Capo II
Art. 17
In vigore dal 27 lug 1902
Nessuno di essi può a verun titolo percepire assegni o rimunerazioni di sorta sul bilancio dell'ente. Si fa luogo soltanto al rimborso delle spese necessarie sostenute nell'interesse di questo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-17