Statuto›Capo II
Art. 14
In vigore dal 27 lug 1902
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti, a parità di suffragi la proposta s'intende respinta.
Per le nomine è pure necessaria la maggioranza assoluta dei votanti, non riuscendo le prime votazioni, si passa al ballottaggio fra i due, che riportarono maggiori suffragi; a parità di voti si proclama eletto il più anziano per età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-14