Statuto›Capo II
Art. 19
In vigore dal 27 lug 1902
I consigli dei comuni interessati che concorrono con somma superiore a lire cinquanta annue pel mantenimento della scuola hanno sopra di questa la sorveglianza che è loro attribuita dalle leggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-19