StatutoCapo V

Art. 26

In vigore dal 27 lug 1902
L'istruzione si limita per ora alle prime tre classi elementari e nell'insegnamento si adotta il metodo prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni governative per le scuole municipali. L'insegnamento religioso sarà dato dall'insegnante della scuola secondo l'indirizzo del parroco pro tempore di Camandona.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-26

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