Statuto›Capo II
Art. 8
In vigore dal 27 lug 1902
L'amministrazione:
a) amministra la scuola;
b) delibera sui contratti e le relative condizioni;
c) nomina, sospende e revoca gli insegnanti, gli stipendiati ed i salariati;
d) ammette nella scuola o respinge i fanciulli e le fanciulle;
e) delibera sui reclami ed i conti, e su ogni oggetto interessante la scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-8