StatutoCapo I

Art. 3

In vigore dal 27 lug 1902
I mezzi per il mantenimento di questa scuola sono: a) la rendita annua di lire 250 sul debito pubblico, a decorrere dalla cessazione dell'usufrutto che si è riservato il donatario dott. Giacomo Guelpa coll'atto stesso di donazione 22 gennaio 1899 rogato Bellia; b) contributi volontari dei comuni cointeressati; c) oblazioni private degli abitanti delle borgate che usufruiscono della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo