Statuto›Capo I
Art. 3
In vigore dal 27 lug 1902
I mezzi per il mantenimento di questa scuola sono:
a) la rendita annua di lire 250 sul debito pubblico, a decorrere dalla cessazione dell'usufrutto che si è riservato il donatario dott. Giacomo Guelpa coll'atto stesso di donazione 22 gennaio 1899 rogato Bellia;
b) contributi volontari dei comuni cointeressati;
c) oblazioni private degli abitanti delle borgate che usufruiscono della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-3