StatutoCapo II

Art. 4

In vigore dal 27 lug 1902
L'amministrazione della scuola è composta: a) del presidente, che sarà sempre il parroco pro tempore di Camandona; b) d'un membro a vita, cioè del predetto sig. dott. Giacomo Guelpa, a cui succederà per elezioni uno dei suoi più prossimi parenti e discendenti abitanti in alcuna delle borgate Pianezze, Ponte, Vigliano, Dagostino, Ribotto, Vacchione, Molino Giacinto Romanina e altre letalità tra queste incluse; c) di tre membri eletti per un sessennio fra i possidenti o fittavoli di terre o di opifici industriali nelle borgate suddette, i quali sieno anche oblatori di somme superiori a lire 5 annue, e le abbiano effettivamente versate almeno nei due anni precedenti all'elezione. Essi saranno eletti dagli stessi oblatori di somme superiori a lire 5 annue, e dovranno anche essere elettori amministrativi in uno dei comuni cointeressati. Dovranno continuare a pagare la suddetta annua oblazione durante il tempo che resteranno in carica, sotto pena di decadenza, e dopo scaduto il sessennio non potranno essere rieletti se non sieno trascorsi tre anni; d) L'amministrazione eleggerà nel suo proprio seno un vice-presidente il quale durerà in carica soltanto tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-4

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