Art. 25
StatutoCapo V

Art. 25

25 / 30
In vigore dal 27 lug 1902
L'insegnante o gl'insegnanti debbono essere muniti delle patenti d'idoneità e del certificato di moralità e di sana e robusta costituzione fisica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-23;204#art-s-25