Statuto›Titolo V
Art. 74
Erogazioni degli utili.
In vigore dal 12 set 1890
Gli utili annuali, detratti gli interessi passivi, le spese d'amministrazione, le tasse, le perdite ed altro, saranno riportati come segue:
nove decimi al fondo di riserva;
un decimo in erogazioni a scopo di beneficenza, di istruzione e per opere di pubblica utilità.
Quando la cassa avrà un fondo di riserva che raggiunga la somma, in conformità del disposto dall' della legge, eguale a un decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti, potrà essere destinata per gli scopi suddetti una parte maggiore di un decimo degli utili netti annuali. L'altra parte sarà aggiunta al fondo di riserva acciò che questo si mantenga sempre nella proporzione di un decimo dei depositi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-74