Statuto›Titolo IV
Art. 71
Acquisto di titoli pubblici.
In vigore dal 12 set 1890
In acquisto di titoli dello Stato, di buoni del tesoro, di cartelle fondiarie ed agrarie e di obbligazioni garantite dallo Stato e derivanti da prestiti comunali e provinciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-71