Art. 71 · Acquisto di titoli pubblici.
StatutoTitolo IV

Art. 71

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Acquisto di titoli pubblici.

In vigore dal 12 set 1890
In acquisto di titoli dello Stato, di buoni del tesoro, di cartelle fondiarie ed agrarie e di obbligazioni garantite dallo Stato e derivanti da prestiti comunali e provinciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-71