StatutoTitolo IV

Art. 66

In vigore dal 12 set 1890
I conti correnti con garanzia ipotecaria sono regolati per ciò che riguarda il modo di determinare il valore degli immobili offerti in ipoteca e stabilire la capienza ipotecaria, dalle stesse norme stabilite pei mutui ipotecari non escluse le altre condizioni e modalità in esse comprese ed in quanto non si oppongano alle presenti disposizioni. Ogni conto corrente con ipoteca deve risultare da atto pubblico, ha la durata massima di un triennio, e può anche essere prorogato di anno in anno quando il correntista ne faccia richiesta due mesi innanzi allo spirare del termine stabilito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-66

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