Statuto›Titolo IV
Art. 62
Anticipazioni contro pegno.
In vigore dal 12 set 1890
In anticipazioni contro pegno di titoli dello Stato o dal medesimo garantiti, di cartelle fondiarie ed agrarie e di titoli dell'istituto.
I detti titoli sono accettati in pegno per una somma corrispondente ai quattro quinti del valore ai medesimi attribuito dal listino di borsa, ed in ogni caso per una somma che non ecceda i quattro quinti del valore nominale.
È fatta eccezione pei libretti o titoli di credito verso l'istituto, i quali saranno accettati pel complessivo loro ammontare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-62