StatutoTitolo IV

Art. 60

In vigore dal 12 set 1890
Valgono, in quanto siano applicabili, anche per le operazioni di sconto le disposizioni e le condizioni relative ai prestiti sopra pagherò o vaglia cambiario. Nel caso di protesto, i giranti seguono la stessa sorte degli avallanti in un pagherò per prestito diretto che venga protestato per mancato pagamento.
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