Statuto›Titolo IV
Art. 64
In vigore dal 12 set 1890
Se alla scadenza, che non potrà essere superiore di mesi sei, la somma sovvenuta non sia restituita, e se in caso di diminuzione di valore il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di garanzia, la cassa, dopo trascorsi tre giorni, avrà diritto a far vendere per conto del depositante, senza costituzione in mora e senza formalità giudiziali, a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, tutti o parte dei titoli vincolati a pegno, e di rimborsarsi di ogni suo avere per capitale, interessi e spese, tenendo infruttifera l'eventuale eccedenza a disposizione del debitore, il quale, in caso di deficienza, sarà obbligato a prontamente rimborsarla.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-64