StatutoTitolo IV

Art. 63

In vigore dal 12 set 1890
Verificandosi un ribasso superiore al dieci per cento sul corso attribuito ai titoli dati in pegno, chi ha ricevuto la sovvenzione dovrà in proporzione della patita diminuzione di valore rimborsare parte della sovvenzione stessa o fornire un supplemento di garanzia.
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