Statuto›Titolo IV
Art. 65
Sovvenzioni in conto corrente.
In vigore dal 12 set 1890
In sovvenzioni in conto corrente garantite come segue:
a) con ipoteca sopra stabili rustici;
b) con rilascio a favore dell'istituto di pagherò o vaglia cambiario;
c) mediante pegno di titoli e valori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-65