Statuto›Titolo IV
Art. 67
In vigore dal 12 set 1890
I pagherò o vaglia cambiari rilasciati a favore dell'istituto a garanzia di conti correnti, debbono, oltre la firma del correntista, avere altre due firme, e sì l'una che le altre riconosciute idonee dal consiglio d'amministrazione.
Tali effetti cambiari saranno essi pure assoggettati alle formalità e condizioni volute e stabilite pei pagherò o vaglia cambiari relativi ai prestiti chirografari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-67