StatutoTitolo IV

Art. 72

Disposizioni comuni agli accennati impieghi.

In vigore dal 12 set 1890
Apposite norme pubblicate a stampa regoleranno la richiesta e l'effettuazione delle sopraccitate operazioni. L'amministrazione non assume impegni se non in quanto abbia disponibile la somma in cassa e possa avere pronti i mezzi per sostenerli. Le domande si prendono in esame secondo l'ordine di presentazione, la regolarità dei documenti e la sicurezza di avere dei debitori puntuali al pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-72

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