Statuto›Titolo IV
Art. 72
Disposizioni comuni agli accennati impieghi.
In vigore dal 12 set 1890
Apposite norme pubblicate a stampa regoleranno la richiesta e l'effettuazione delle sopraccitate operazioni.
L'amministrazione non assume impegni se non in quanto abbia disponibile la somma in cassa e possa avere pronti i mezzi per sostenerli.
Le domande si prendono in esame secondo l'ordine di presentazione, la regolarità dei documenti e la sicurezza di avere dei debitori puntuali al pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-72