Statuto›Titolo VI
Art. 77
In vigore dal 12 set 1890
La riforma al presente statuto può essere proposta dal consiglio d'amministrazione, ma deve essere sempre deliberata dal consiglio comunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-77