Statuto›Titolo VI
Art. 78
In vigore dal 12 set 1890
In caso di scioglimento o di liquidazione della cassa, previsti dall' della legge, il fondo che per avventura rimanesse disponibile, dopo di avere soddisfatte tutte le passività dell'istituto, verrà amministrato e custodito dal comune fondatore per un triennio coll'incarico di destinarlo alla fondazione di una nuova cassa di risparmio.
Scorso il triennio senza che siasi fatto luogo alla costituzione di una nuova cassa, il fondo per cura del comune predetto verrà destinato a scopo di beneficenza, di istruzione o per opere di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-78