Statuto›Titolo VI
Art. 76
Disposizioni generali.
In vigore dal 12 set 1890
La cassa di risparmio terrà permanentemente affissa in modo visibile al pubblico negli uffici di sua residenza, una copia del suo statuto, dell'ultima situazione dei conti e dell'ultimo bilancio consuntivo annuale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-76