Statuto›Titolo VI
Art. 79
Disposizioni transitorie.
In vigore dal 12 set 1890
Gli attuali impiegati della cassa che volessero acquistare il diritto pel collocamento a riposo e relativa pensione di cui all', di computare nella loro anzianità il servizio di già prestato, dovranno previa loro domanda versare la somma corrispondente alla trattenuta sul loro stipendio accennata nel predetto articolo dall'epoca della loro nomina in avanti anche in piccole quote da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-79