StatutoTitolo II

Art. 19

In vigore dal 12 set 1890
Gli impiegati della cassa acquisteranno il diritto di essere collocati a riposo e di conseguire l'indennità o la pensione nei modi e nella misura portata dalla legge che regola le pensioni degli impiegati civili in data 14 aprile 1864, n. 1731, purchè i loro stipendi siano senza interruzione assoggettati alla ritenuta stabilita dalla legge 18 settembre 1864, n. 2034 e dal regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1864, n. 2089.
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