StatutoTitolo III

Art. 22

In vigore dal 12 set 1890
Sulle somme versate a titolo di risparmio, escluse le frazioni di lire, verrà corrisposto dal giorno successivo al fatto deposito un interesse al netto della ritenuta per l'imposta della ricchezza mobile, la cui misura sarà determinata dal consiglio d'amministrazione. Le variazioni del saggio d'interesse sui depositi debbono essere notificate al pubblico nel modo indicato dall' quindici giorni prima della loro attuazione.
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