StatutoTitolo II

Art. 17

Impiegati.

In vigore dal 12 set 1890
Il consiglio d'amministrazione stabilirà il ruolo organico degli impiegati della cassa e provvederà pel riparto delle incombenze e per la disciplina, sulle basi di apposito regolamento da esse deliberato, consegnando in pari tempo ad ogni impiegato un capitolato portante le incombenze tutte ad esso affidate.
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