Statuto›Titolo II
Art. 15
Consulente legale.
In vigore dal 12 set 1890
La cassa avrà un consulente legale che riferirà con voto consultivo su tutti gli affari pei quali sarà dal consiglio interpellato.
Esso verrà eletto dal consiglio d'amministrazione, durerà in ufficio per due anni, dopo i quali cesserà di pieno diritto ove non sia confermato e sarà retribuito in quella misura che dal consiglio si crederà del caso, a norma del lavoro da esso compiuto.
Non potrà essere eletto consulente legale e cesserà dall'ufficio chi abbia o sia per avere liti e debiti colla cassa.
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