Statuto›Titolo III
Art. 20
Depositi a risparmio ordinari.
In vigore dal 12 set 1890
La cassa riceve in deposito a titolo di risparmio somme non inferiori a centesimi 50.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-20