StatutoTitolo III

Art. 25

In vigore dal 12 set 1890
All'atto del primo versamento è rilasciato al depositante un libretto portante la firma del presidente o di chi ne fa le veci e munito dal timbro d'ufficio di fronte al pagamento del relativo costo. Sulla copertina del libretto saranno riprodotte le norme principali concernenti le operazioni di deposito. Nell'interno del libretto saranno annotati il primo ed i successivi depositi e rimborsi contrassegnati dalla firma del cassiere o del ragioniere, e gli interessi liquidati in fine d'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-25

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