StatutoTitolo III

Art. 28

In vigore dal 12 set 1890
In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di un libretto si provvederà per la sua surrogazione a termini della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª). Quando il credito rappresentato dal libretto perduto, distrutto o sottratto, non supera fra capitale ed interessi la somma di L. 100, potrà rilasciarsi il duplicato anche di fronte a fideiussione personale.
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