Statuto›Titolo III
Art. 33
In vigore dal 12 set 1890
Il credito massimo dei libretti a piccolo risparmio non può sorpassare la somma di lire 500 di capitale.
Il deposito massimo ed il credito dei libretti rilasciati alle società operaie non potranno eccedere la somma di lire 2000 ed alle medesime non sarà applicato il disposto dell' paragrafo 2°.
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